Come evitare di pagare Imu su terreno edificabile?

Come evitare di pagare Imu su terreno edificabile?

Per avere diritto all’esenzione occorre l’attestazione del comune che su richiesta del contribuente attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti. La stessa esenzione è riconosciuta alle società agricole.

Cosa si intende per area fabbricabile ai fini IMU?

160/2019, stabilisce che per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Quali tasse si pagano sui terreni edificabili?

Da soggetto IVA:imposta di registro pari a 200 €, imposta ipotecaria del 3% del valore fiscale, imposta catastale dell’1% del valore fiscale, tassa ipotecaria pari a 35 € valore fisso, tassa catastale 55 € valore fisso, bollo di 230 € valore fisso.

Cosa si paga sui terreni edificabili?

Terreni edificabili: non sempre si paga l’IMU

  • I terreni edificabili pagano l’IMU con l’applicazione dell’aliquota sul valore economico effettivo del bene, così come previsto dalla legge e dalla recente Circolare Ministeriale [1].
  • – all’indice di edificabilità
  • – alla destinazione d’uso consentita.

Come si calcola la base imponibile delle aree edificabili?

Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.

Quando non si paga l’IMU sui terreni?

Sono esenti IMU anche i terreni nei comuni montani, parzialmente montani, collinari o pianeggianti individuati nella Circolare 9/1993 e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Chi vende un terreno edificabile cosa deve pagare?

Quando si vende un terreno, sia il venditore che l’acquirente devono pagare le tasse. Chi vende deve dichiarare al fisco la plusvalenza che realizza (ossia il guadagno realizzato: inteso come la differenza tra il prezzo al quale aveva acquistato il terreno e quello al quale lo ha venduto).

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